importanti novità sul sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi.
A partire dal 1° ottobre 2024 sarà obbligatorio, per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, il possesso di una patente a punti (o a crediti). Tale novità è stata introdotta dall’articolo 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, e rappresenta un importante cambiamento in materia di qualificazione professionale e sicurezza sul lavoro. Sono esclusi dall’obbligo solo coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali. Questa nuova normativa mira a garantire una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e a promuovere la qualificazione continua di imprese e lavoratori autonomi.
1. Cosa prevede la patente a punti
La patente a punti, rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è necessaria per poter operare nei cantieri temporanei o mobili. Le imprese e i lavoratori autonomi devono dimostrare il possesso di una serie di requisiti fondamentali, tra cui:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- Formazione obbligatoria: Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori dell’impresa devono aver completato i percorsi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. I lavoratori autonomi devono a loro volta adempiere agli obblighi formativi previsti dal decreto;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non potrà essere presentata prima di 12 mesi.
2. Sistema a punti e operatività
La patente a punti viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, necessari per garantire l’abilitazione all’attività lavorativa nei cantieri temporanei o mobili. Questo punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti mediante comportamenti virtuosi, quali:
- Adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati (UNI EN ISO 45001). In caso di certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
- Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza da parte di un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1.
- Formazione aggiuntiva per i lavoratori, soprattutto quelli stranieri.
- Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano (qualora in possesso della qualifica prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022) di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica specifica in materia di prevenzione e sicurezza erogata in cantiere ai propri dipendenti.
- Investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza.
- In ragione della storicità dell’azienda in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Tuttavia, il soggetto deve mantenere un punteggio minimo di 15 crediti per continuare ad operare. Se il punteggio scende al di sotto di questa soglia, l’impresa o il lavoratore autonomo non potranno proseguire l’attività nei cantieri, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati. Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operino in cantiere senza la patente a punti (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000 nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, o dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
3. Decurtazione dei crediti
La decurtazione dei crediti avviene in caso di accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I punti verranno sottratti in base alla gravità delle infrazioni rilevate, tra cui:
- Violazioni gravi previste dall’Allegato I: decurtazione di 10 crediti;
- Violazioni che espongono i lavoratori a rischi particolari per la sicurezza (Allegato XI): decurtazione di 7 crediti;
- Provvedimenti sanzionatori relativi a violazioni contributive (art. 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12): decurtazione di 5 crediti;
- In caso di incidenti sul lavoro che causino:
– Morte del lavoratore: decurtazione di 20 crediti;
– Inabilità permanente (assoluta o parziale): decurtazione di 15 crediti;
– Inabilità temporanea superiore a 40 giorni: decurtazione di 10 crediti.
4. Sospensione della patente a punti in caso di incidenti gravi
La sospensione cautelare della patente è prevista nei seguenti casi di incidenti gravi:
- Infortuni mortali, che rappresentano la violazione più grave delle norme di sicurezza.
- Infortuni con inabilità permanente o temporanea superiore a 60 giorni, che indicano una significativa carenza nelle misure di prevenzione e protezione.
In questi casi l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere cautelativamente la patente a punti per un massimo di 12 mesi.
5. Conseguenze della Sospensione per l’Impresa
La sospensione della patente a punti per colpa grave ha conseguenze devastanti per l’impresa, tra cui:
- Impossibilità di partecipare a nuovi appalti durante il periodo di sospensione, con conseguenti perdite economiche e danni reputazionali.
- Difficoltà di reintegro nel sistema dei crediti, poiché il recupero del punteggio richiede la partecipazione a corsi di formazione aggiuntivi e l’adozione di misure correttive specifiche, come previsto dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024.
- Riduzione della fiducia da parte dei committenti, che potrebbero preferire altre imprese più affidabili in termini di sicurezza sul lavoro
6. Recupero dei crediti decurtati
I crediti decurtati possono essere reintegrati partecipando a corsi di formazione specifici, come previsto dall’art. 37, comma 7 (formazione per lavoratori, Datore di Lavoro, dirigenti e preposti). Ogni corso frequentato consente di recuperare 5 crediti, fino a un massimo di 15 crediti complessivi. Inoltre, trascorsi due anni dalla decurtazione dei crediti, e in assenza di ulteriori sanzioni, è possibile incrementare il punteggio di 1 credito ogni due anni fino a un massimo di 10 crediti. Le imprese che adottano modelli organizzativi e gestionali conformi all’art. 30 del D. Lgs. 81/08, otterranno un incremento di 5 crediti.
7. Esoneri e altre disposizioni
Le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (ai sensi dell’art. 100 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 36/2023) sono esonerate dall’obbligo di possedere la patente. Inoltre, le informazioni relative alla patente verranno integrate nel portale nazionale del sommerso, dove saranno consultabili dalle autorità competenti e dai committenti.
8. Obblighi dei committenti
Il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare il possesso della patente a punti da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. In alternativa, deve essere verificato il possesso dell’attestato SOA per le imprese esonerate dalla patente.
9. Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente a punti mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
FAQ
Come fare richiesta?
- fino al 31 ottobre si può inviare l’autocertificazione via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, fermo restante l’obbligo di richiesta sul portale, possibile dal 1 ottobre.
- dal 1 ottobre tramite il portale online dell’INL (ispettorato nazionale del lavoro).
- Successivamente, entro 5 giorni bisogna dare comunicazione ufficiale al RLS o al RLST dell’avvenuta richiesta.
Chi deve farne richiesta?
- A tutte le imprese che eseguono attività in cantieri temporanei o mobili, esclusi i lavori di consegna materiale e prestazioni intellettuali. Per le imprese estere serve comunque un documento equivalente rilasciato dallo stato di appartenenza.
Con quanti crediti parte un’impresa?
- Di base tutte le imprese partono con 30 crediti e potranno arrivare fino a un massimo di 100.
Requisiti per richiederla?
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento degli obblighi formativi;
- possesso del DURC;
- possesso DVR;
- possesso regolarità fiscale;
- nomina RSPP
In che casi avviene la revoca?
- In caso di dichiarazione non veritiera su uno o più dei requisiti avviene la revoca. L’accertamento viene fatto mediante controllo a seguito della richiesta.
Quando si può fare nuova richiesta dopo la revoca?
Dopo 12 mesi.
Con quanti crediti si può operare?
Con 15 o più crediti.
C’è un massimo di crediti che possono essere decurtati?
Con più violazioni durante la stessa visita ispettiva, non possono essere decurtati più del doppio dei crediti assegnati all’illecito maggiore commesso.
Quando vengono sottratti i crediti?
La decurtazione dei crediti avviene o in seguito all’accertamento di trasgressioni a livello di salute e sicurezza, oppure se scadono documenti e certificazioni che in corso di validità avevano fatto guadagnare crediti alla società.
Quali sono i tempi per la decurtazione dei crediti?
- I crediti vengono decurtati dopo l’accertamento giudiziario della trasgressione. Solo in caso di morte oppure invalidità permanente di un lavoratore imputabile al datore di lavoro o un suo delegato, rispettivamente dovrà o potrà essere attuata la sospensione immediata fino a 12 mesi. Il datore di lavoro potrà successivamente effettuare ricorso.
Scendendo sotto i 15 crediti vengono bloccate le attività in corso?
- Non se è già stato superato il 30% dei lavori contrattualizzati, escluso i casi in cui risultano senza contratto lavorativo più del 10% dei lavoratori.
Quali sanzioni sono previste?
- Sia per il mancato possesso che per l’esecuzione di lavori con meno di 15 crediti, sanzione del 10% dei lavori e non inferiore a 6.000 euro + sospensione dalla partecipazione di appalti pubblici per 6 mesi.
Chi è esente da questa patente?
- Le società con certificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Come si possono guadagnare crediti?
- In base al grado di anzianità di iscrizione alla camera di commercio, possono essere aggiunti fino a 10 crediti;
- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
1) possesso certificazione Uni En Iso;
2) asseverazione del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme al “Tu” Sicurezza;
3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza Stato.Regioni;
4) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale;
5) adozione del documento di valutazione dei rischi anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
6) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal Rlst o Rls;
7) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/ formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:
1) dimensione dell’organico aziendale;
2) possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
3) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio nazionale;
4) formazione linguistica per lavoratori stranieri;
5) riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
6) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
7) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
8) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo rinnovo Ccnl Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.
- Viene recuperato 1 credito per ogni biennio senza trasgressioni accertate, fino a un massimo di 20;
Come fare richiesta dei crediti aggiuntivi?
- Se si possiedono già i requisiti, è possibile fare richiesta al momento stesso della domanda per la patente. Se invece vengono rispettati dei criteri successivamente, bisognerà allegare documentazione probante attraverso apposito modulo sullo stesso portale del INL.
In seguito all’accertamento di trasgressioni ci sono dei limiti all’acquisizione di nuovi crediti?
- Si, a seguito di una o più violazioni, la società non riceverà il credito previsti per ogni biennio di attività, per 3 anni. Inoltre, in caso di trasgressioni gravi, può essere sospeso il guadagno di nuovi punti fino a quando non vengono risolte.
Chi valuta il recupero dei crediti richiesto dalle società?
- Per il recupero fino a 15 crediti, ci sarà una valutazione di una commissione dell’INL o dell’INAIL.