Il nuovo Accordo Stato-Regioni, sancito il 17 aprile 2025, rappresenta un passaggio epocale per la formazione in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A distanza di oltre un decennio dall’Accordo del 2011, questo nuovo testo introduce regole uniformi, verifiche più stringenti e un sistema di monitoraggio nazionale.
Quali normative vengono accorpate?
Il nuovo Accordo 2025 ha accorpato, rivisitato e sostituito tutti i precedenti accordi attuativi del D.Lgs. 81/08:
• Accordo del 21 dicembre 2011: formazione per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro (art. 37 e 34)
• Accordo del 22 febbraio 2012: criteri di qualificazione dei formatori (integrato dal DM 6/3/2013)
• Accordo del 25 luglio 2012: formazione per RSPP/ASPP (art. 32)
• Accordo del 7 luglio 2016: formazione per attrezzature di lavoro (art. 73, c. 5)
• Intese regionali frammentarie
Le principali novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025
- Durata e contenuti standardizzati
- Per ogni profilo (lavoratori, RSPP, CSP/CSE, dirigenti, preposti, operatori di attrezzature…) sono ora chiaramente definiti:
• Durata minima.
• Contenuti obbligatori.
• Modalità di erogazione (presenza, videoconferenza sincrona, e-learning con limiti).
- Per ogni profilo (lavoratori, RSPP, CSP/CSE, dirigenti, preposti, operatori di attrezzature…) sono ora chiaramente definiti:
- Verifica dell’apprendimento e dell’efficacia
- Obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento, documentata con verbale ufficiale.
- Nuova procedura di verifica dell’efficacia formativa sul campo, durante l’attività lavorativa.
- Controlli e monitoraggio nazionale
- Viene istituito un sistema di controllo sull’applicazione dell’accordo, da parte sia dei soggetti erogatori che dei destinatari della formazione.
- Validità nazionale degli attestati
- Gli attestati rilasciati ai sensi del nuovo accordo saranno validi in tutta Italia e dovranno essere conservati per almeno 10 anni.
- Limitazioni all’e-learning
- L’e-learning è consentito solo per alcuni moduli teorici. Non è ammesso per i corsi pratici (es. uso attrezzature, coordinatori cantieri).
Durata dei principali corsi normati
| Corso | Durata Accordo 2011 | Durata Accordo 2025 |
| Lavoratori (generale + specifica) | 8h (basso), 12h (medio), 16h (alto) | 8h (basso), 12h (medio), 16h (alto) |
| Datori di lavoro NOVITA! | – | 16 h |
| Datori di lavoro RSPP | 16h (basso), 32h (medio), 48h (alto) | 16 h formazione per datore di lavoro + modulo rischi generali 8h + moduli tecnici integrativi così specificati: Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 h); Modulo integrativo 2: Pesca (12 h) Modulo integrativo 3: Costruzioni (12 h); Modulo integrativo 4: Chimico – Petrolchimico (16 h). |
| Preposti | 8 h | 12 h |
| Dirigenti | 16 h | 12 h + 6h modulo cantieri (se previsto) |
| Attrezzature (PLE, carrelli, gru, ecc.) | Varia (8-16 h) | Stesse durate, verifiche finali rafforzate |
| Ambienti confinati/sospetti inquinamento | Variabile/non strutturata | 8-16 h (in base ai rischi) |
| RSPP/ASPP (moduli A, B, C) | A: 28h, B: 48h, C: 24h | Stesse durate con contenuti aggiornati |
| Coordinatori CSP/CSE | 120 h | 120 h con obbligo verifica finale |
Tempi per mettersi in regola
Entrata in vigore
L’accordo entrerà in vigore 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per maggio 2025.
→ Data stimata di entrata in vigore: novembre 2025
Disposizioni transitorie
- Gli attestati rilasciati prima dell’entrata in vigore restano validi
- I preposti formati da oltre 2 anni dovranno aggiornarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore
Monitoraggio dell’efficacia formativa: cosa cambia
Il monitoraggio non si limita più alla verifica in aula. L’azienda deve anche:
- Verificare sul campo se il lavoratore applica quanto appreso
- Documentare la verifica durante la prestazione lavorativa
- Pianificare eventuali azioni correttive
🔗 Contattaci su www.euroambiente.com per ricevere un piano di adeguamento personalizzato!

