
In ogni azienda di qualsiasi natura e dimensione, il datore di lavoro nomina un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) o, nei casi previsti, assume direttamente l’incarico. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
In ogni azienda il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Il numero dei lavoratori designati deve essere adeguato al livello di rischio, al numero dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro e al tipo di orario di lavoro (turno giornaliero, turni continui, ecc.), tenendo conto di eventuali assenze per vari motivi e assicurando la massima sicurezza in maniera costante. Le persone incaricate alle emergenze devono essere adeguatamente formati e addestrati, in ottemperanza alla normativa prevenzionistica vigente.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore presente in azienda riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo ai rischi specifici. La modalità di svolgimento delle attività di formazione devono rispettare quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011. La formazione deve essere adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e la sua durata non deve essere inferiore a 8-12-16 ore.
L’Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012, attuativo del D.Lgs. 81/2008, individua le attrezzature di lavoro per le quali obbligatoriamente è richiesta una specifica abilitazione degli operatori addetti alla conduzione e stabilisce le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, i requisiti minimi di validità della formazione e l’aggiornamento periodico.
In tutte le aziende o unità produttive pubbliche o private di qualsiasi natura e dimensione, in cui vi sia la presenza anche di un solo lavoratore (soci lavoratori, lavoratori a tempo pieno, part-time, stagionale, occasionale, ecc.), il datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente ove nominato, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, qualora eletto, deve obbligatoriamente effettuare una valutazione di “tutti i rischi”, utile a prevenire le malattie professionali (valutazione e misura strumentale del rumore, vibrazioni, agenti chimici sotto forma di polveri, fumi gas, vapori, fibre di amianto, microclima, illuminamento, movimentazione manuale dei carichi, ecc.) e gli infortuni sul lavoro (valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori come rischi di incendi e scoppi, rischi elettrici, ecc.) e deve elaborare il relativo documento, da custodire in azienda come utile strumento di prevenzione e a disposizione degli organi di vigilanza e controllo.
Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o in una singola unità produttiva della stessa, verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e promuove la cooperazione e il coordinamento tra le varie imprese e lavoratori della propria azienda, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI).
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro indice almeno una volta all’anno una riunione a cui partecipano il Datore di lavoro, l’RSPP, il medico competente laddove nominato e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale utilizzati e i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, ai fini della sicurezza e protezione della loro salute.
All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali, da attuare in caso di incendio o comunque di emergenza in genere, riportandole in un piano, elaborato in conformità ai criteri previsti dal D.M. 10/03/1998. Il piano generale di emergenza deve contenere le azioni da mettere in atto in caso di incendio, le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro, le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo e le specifiche misure per assistere le persone disabili.

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