Attrezzature di lavoro: nuove regole per l’abilitazione

L’accordo definisce inoltre i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori e fa parte dei numerosi provvedimenti attuativi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che ancora mancano per la sua completa attuazione.
Le attrezzature di lavoro individuate
L’Accordo riporta il seguente elenco di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari e per le quali occorre una specifica abilitazione degli operatori:
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili
b) Gru a torre
c) Gru mobile
d) Gru per autocarro
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”
f) Trattori agricoli o forestali
g) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
h) Pompe per calcestruzzo.
La durata della validità dell’abilitazione e l’aggiornamento della formazione
L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento.
Riconoscimento della formazione già effettuata
E’ possibile un riconoscimento della formazione pregressa per i corsi già effettuati alla data dell’entrata in vigore dell’accordo e dovrà essere completata entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, e quindi entro il 12 marzo 2015.
I soggetti formatori autorizzati
Anche in questo caso viene stabilito che solo alcuni soggetti formatori possono erogare la formazione: oltre a quelli istituzionali (Il Ministero del lavoro, l’INAIL, le Regioni e le Province, etc) sono abilitati anche gli ORGANISMI DI FORMAZIONE ACCREDITATI presso i sistemi regionali con una esperienza minima di 3 anni nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Il nostro impegno
La EUROAMBIENTE, quale centro di alta formazione alla prevenzione e in fase di accreditamento come organismo di formazione, è da tempo al lavoro per creare una struttura organizzativa che metta a disposizione dei clienti le sue competenze e la sua abnegazione al fine di garantire l’adempimento di quanto previsto dall’Accordo che entrerà in vigore.
Comments
Tell us what do you think.
There are no comments on this entry.